Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme contenute nei regolamenti comunali, alle ordinanze comunali ed altre leggi statali o regionali.
La Polizia Locale svolge il servizio di polizia amministrativa ai sensi della legge regionale 6/2015. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell’ente di appartenenza dell’operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
SCRITTI DIFENSIVI
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
RICORSI
Avverso le ordinanze - ingiunzione è ammesso ricorso:
al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di notificazione:
- direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
assolvimento alla trasgressione con pagamento della sanzione amministrativa
In caso di rigetto del ricorso verrà successivamente emessa ordinanza ingiunzione che fisserà la cifra da pagare e le modalità di pagamento, diventando atto esecutivo per la successiva riscossione coattiva, cui sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ingiuntivo.
con possibilità di rateizzazione
entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale. In caso di rigetto del ricorso verrà successivamente emessa ordinanza ingiunzione che fisserà la cifra da pagare e le modalità di pagamento, diventando atto esecutivo per la successiva riscossione coattiva, cui sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ingiuntivo
Modalità di pagamento delle violazioni:
- Pago Pa - PORTALE DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SEDRIANO (plugandpay.it) e scegliere tra i servizi proposti 'Sanzioni violazioni regolamenti/ordinanze comunali'.
- mediante versamento sul c/c postale n. 48938203 intestato al Comune di Sedriano (servizio in dismissione);
- Bonifico bancario Iban IT83N0503433811000000007005 (servizio in dismissione);
Per le modalità di pagamento diverse dal servizio PagoPa dovrà obbligatoriamente essere indicato chiaramente nella causale la data dell'infrazione ed il numero del verbale.
Rateizzazione della sanzione
La rateizzazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada è prevista dall’art. 202 bis del vigente Codice della Strada, per importi superiori ad € 200,00 (duecento/00) nella misura minima della rata di € 100,00.
Come ottenere la rateizzazione
Per ottenere la concessione di rateizzazione occorre presentare apposita domanda di rateizzazione, completa della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, al Comando di Polizia Locale di Sedriano.
La presentazione della domanda implica la rinuncia alla possibilità di ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’istanza la concessione è rilasciata dall’ufficio al termine dell’istruttoria e comunque entro 90 giorni.
Qualora l’istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Dove si può richiedere la rateizzazione
Per ottenere la concessione di rateizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda dichiarando il proprio stato d’indigenza e presentare i seguenti allegati:
RICORSI
avverso le ordinanze - ingiunzione è ammesso ricorso:
al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di notificazione: direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.
Con il termine "notifica" si intende l’aver portato l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o presso il Municipio.
Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un Agente di Polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Ultimo aggiornamento: 22/08/2023, 12:52