IL SINDACO
Richiamato il D.P.R. 16/04/2013 n. 74, che definisce in particolare i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
Preso atto che l’art. 4, comma 2, dello stesso decreto prevede il prolungamento o il posticipo dell’accensione degli impianti termici, al di fuori dei periodi in esso contemplati , se in presenza di particolari condizioni climatiche;
Accertato che il Comune di Sedriano rientra nella zona climatica definita “E” dal DPR sopra citato, nella quale è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 14 ( quattordici) ore giornaliere, nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile di ciascun anno solare;
Preso atto che l’art.5,comma 1, dello stesso D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare a quanto previsto dall’art.4 sopra citato , con propria ordinanza , ampliando o riducendo a fronte di comprovate
esigenze, i periodi e la durata di esercizio giornaliero degli impianti termici pubblici e privati;
Visto il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” del 6/09/2022, che prevede l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento, al fine di abbattere i consumi di gas naturale, in considerazione della crisi energetica in atto;
Visto il DM n. 383 del 6/10/2022 con il quale viene ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento , portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di 13 ore giornaliere, tra il 22 ottobre ed il 7 aprile;
Considerata l’attuale situazione climatica che regista temperature al di sopra della media stagionale;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
ORDINA
La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento posticipando l’accensione al 29/10/2022.
La presente ordinanza non si applica:
agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido,
agli edifici adibiti a piscine e assimilabili;
agli studi medici e assimilabili;
agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nel caso in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
ORDINA ALTRESI’
Agli organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste per legge;
DISPONE
La pubblicazione di copia della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line sul sito del Comune di Sedriano.