Ai familiari o a tutti coloro che devono comunicare il decesso di una persona, ai fini della redazione dell'atto di morte.
La dichiarazione di morte può essere presentata da uno dei congiunti, dalla persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente o, in mancanza, una persona informata dei fatti; per congiunti si intendono le persone legate al defunto da matrimonio, unione civile o da vincoli di parentela, mentre per conviventi si intendono coloro che coabitavano con il defunto, indipendentemente dalle motivazioni della coabitazione; generalmente tali dichiarazioni sono rese direttamente dall’impresa funebre incaricata dai familiari o conviventi.
Se, invece, la morte è avvenuta in ospedale, casa di cura, di riposo o altro tipo di istituto, dovrà essere il direttore (o suo delegato) dell’ospedale o casa di cura o altro a trasmette un avviso di morte all’ufficio di stato civile del Comune di decesso.
Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge, ecc..
Di norma sono gli addetti delle imprese funebri ad occuparsi della dichiarazione di morte i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.
L’atto di morte è il documento che fa prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza, nel caso di dichiarazione di morte, o da lui compiuto, nel caso di avviso di morte.
L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo.
Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto.
L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante
La dichiarazione di morte dovrà essere resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o dove è stato trovato il cadavere.
Stessa regola vale per l’avviso di morte.
Nel caso in cui non fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, la dichiarazione andrà resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato deposto il cadavere.
Per la redazione dell'atto di morte è sufficiente la denuncia del decesso da parte di una persona che ne sia a conoscenza, o l'avviso di decesso se l'evento è avvenuto in un luogo di cura.
Successivamente, ai fini delle altre autorizzazioni, di norma il Comune necessita della seguente documentazione:
• certificato di decesso compilato dal medico curante o dalla guardia medica su apposito modulo che attesti l’avvenuto decesso e la causa di morte;
• certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo;
• scheda di morte (Modello ISTAT D/4) compilato dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso. Il modello Istat è reperibile dal medico o presso l’Ufficio Statistica del Comune dove è avvenuto il decesso (entro il mese in cui è avvenuto il decesso)
L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione o l’avviso di morte, redigerà l’atto di morte e ne darà comunicazione agli ufficiali dello stato civile del comune di nascita e del comune di residenza del defunto (se diversi dal comune in cui è avvenuto il decesso).
Una volta redatto l'atto di morte, l'Ufficiale di stato civile può rilasciare l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione.
Sia nel caso di dichiarazione resa direttamente all’ufficiale di stato civile, sia nel caso di morte in ospedale per la quale è previsto l’invio dell’avviso di morte, il termine previsto sono le 24 ore, mentre non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l’ufficiale di stato civile può redigere l’atto anche poche ore dopo la morte.
L’ufficiale di stato civile redige l’atto di morte nel momento in cui il dichiarante si presenta a rendere la dichiarazione oppure dopo aver ricevuto l’avviso da parte del direttore dell’ospedale, casa di cura, ecc..
A differenza di quanto previsto per la dichiarazione di nascita, per la quale la legge prevede espressamente il caso della dichiarazione tardiva, nulla è detto in tal senso per la dichiarazione di morte, così come non sono previste comunicazioni al Procuratore della Repubblica.
Si ritiene, dunque, che l’ufficiale di stato civile non possa rifiutare di redigere l’atto di morte nel caso di dichiarazioni pervenutegli successivamente alle 24 ore, salvo i casi in cui la distanza tra il decesso e la dichiarazione possa far sospettare la presenza di un reato.
Sia nel caso di dichiarazione resa direttamente all’ufficiale di stato civile, sia nel caso di morte in ospedale per la quale è previsto l’invio dell’avviso di morte, il termine previsto sono le 24 ore, mentre non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l’ufficiale di stato civile può redigere l’atto anche poche ore dopo la morte.
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L'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione
L’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile dopo trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso.
Il certificato necroscopico è indispensabile e imprescindibile perché è il documento che accerta la morte della persona, ed è l’atto necessario per consentire all’ufficiale dello stato civile il rilascio del permesso di seppellimento.
In alcune ipotesi l’autorizzazione al seppellimento può essere emessa anche prima delle 24 ore, sempre previa acquisizione del certificato necroscopico (nei casi di maciullamento o decapitazione e in quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l’ausilio di elettrocardiografo), oppure la stessa autorizzazione viene rilasciata molto tempo dopo le suddette 24 ore (morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente che richiedano una osservazione protratta fino a 48 ore, sempre su indicazione del medico necroscopo).
Come detto prima, non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere (o cremazione) senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, e l’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte.