Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme del codice della strada sia alla guida di un veicoli che come pedone.
La Polizia Locale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, svolge tra gli altri il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma del Codice della Strada, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo ricorso alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. (vedere elenco sotto riportato).
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
La rateizzazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada è prevista dall’art. 202 bis del vigente Codice della Strada, per importi superiori ad € 200,00 (duecento/00) nella misura minima della rata di € 100,00.
La rateizzazione può essere concessa, su richiesta della parte interessata, a soggetti che forniscono attestazione di precarie condizioni economiche, con un reddito non superiore ad Euro 10.628,16 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente) per un massimo di n.12 rate se l’importo non supera Euro 2.000,00, n.24 rate fino a Euro 5.000,00, e n.60 rate se supera Euro 5.000,00, con applicazione degli interessi previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.
Per ottenere la concessione di rateizzazione occorre presentare apposita domanda di rateizzazione, completa della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, al Comando di Polizia Locale di Sedriano.
La presentazione della domanda implica la rinuncia alla possibilità di ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
In caso di accoglimento dell’stanza la concessione è rilasciata dall’ufficio al termine dell’istruttoria e comunque entro 90 giorni.
Qualora l’istanza di rateizzazione venisse accolta, il debitore è tenuto al puntuale pagamento delle rate dovute; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Per ottenere la concessione di rateizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda dichiarando il proprio stato d’indigenza e presentare i seguenti allegati:
- Copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente - ISEE;
- Copia del documento di identità.
emissione di verbale di contravvenzione per contravvenzione al CdS
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero. La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.
il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione
la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio
la sanzione verrà iscritta a ruolo
Avverso i verbali (non preavvisi di accertamento) relativi al Codice della Strada è ammesso ricorso:
al Prefetto di Milano in Corso Monforte n.31 a Milano entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione: con istanza presentata direttamente oppure tramite il Comando di Polizia Locale;
oppure, in alternativa:
al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione: direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.
La riduzione del 30% non può mai essere applicata alle violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida. (vedere elenco sotto riportato).
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Il verbale relativo a sanzioni al Codice della Strada, contestato e notificato, vale come titolo esecutivo e in caso di omesso pagamento la sanzione verrà iscritta a ruolo.
Il pagamento della sanzione, può essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA: Multe Online inserendo i dati obbligatori richiesti ovvero:
altre modalità di pagamento delle violazioni (in dismissione):
Per le modalità di pagamento diverse dal servizio PagoPa dovrà obbligatoriamente essere indicato chiaramente nella causale la data dell'infrazione, il numero del preavviso/verbale, il numero di targa del veicolo.
VIOLAZIONI CHE NON CONSENTONO LA RIDUZIONE DEL 30%
Art. 6, c. 1, 3 e 12 Sospensione patente
Art. 10 c. 24 Sospensione patente
Art. 62, c. 7 Sospensione patente
Art. 70, c. 1 e 4 Confisca veicolo
Art. 83, c. 6 PMR non ammesso
Art. 86, c. 2 Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 88, c. 3 PMR non ammesso
Art. 93, c. 7 Confisca veicolo
Art. 94 bis, c. 3 Confisca veicolo
Art. 96, c. 2 bis Confisca veicolo
Art. 97, c. 5, 7 e 14 Confisca veicolo
Art. 97, c. 9 PMR non ammesso
Art. 100, c. 12 PMR non ammesso
Art. 104 c. 10, 11 e 13 Sospensione patente
Art. 113, c. 5 PMR non ammesso
Art. 114 c. 3 in rel. Art. 104 c. 10 e 11 Sospensione patente
Art. 114, c. 7 PMR non ammesso
Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 117, c. 2, 2 bis e 5 Sospensione patente
Art. 124, c. 1 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 125, c. 3, 4 e 5 Sospensione patente
Art. 126, c. 3, 4 e 12 in rel. Art. 116, c. 15 bis Sospensione patente
Art. 134, c. 1 e 2 Confisca veicolo
Art. 138, c. 12 in rel. Art. 125, c. 3 Sospensione patente
Art. 142, c. 9, 9 bis Sospensione patente
Art. 143, c. 12 Sospensione patente
Art. 148, c. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 Sospensione patente
Art. 168, c. 7, 8, 8 bis e 9 Sospensione patente/PMR non ammesso
Art. 176, c. 1, lett. C), d) e 22 Sospensione patente
Art. 176, c. 19 PMR non ammesso
Art. 179, c. 2, 2 bis – 1° periodo e 9 Sospensione patente
Art. 186, c. 2, lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 186 bis, c. 3 in rel. Art. 186 c. 2 lett. A) e c. 2 bis Sospensione patente
Art. 189, c. 1 e 5 Sospensione patente
Art. 192, c. 1, 2 e 4 PMR non ammesso
Art. 193, c. 4 bis Confisca veicolo/sospensione patente
Art. 213, c. 2 ter e 4 Sospensione patente
Art. 214, c. 1 Sospensione patente
Art. 214, c. 8 Confisca veicolo
Art. 216, c. 6 PMR non ammesso
Art. 217, c. 6 PMR non ammesso/sospensione patente
Art. 218, c. 6 PMR non ammesso
Si comunica che, qualora da controlli successivi, emergesse che il pagamento della sanzione sia stato effettuato con:
1) DATA DI NOTIFICA DIFFERENTE
- oltre il 5°giorno che dà diritto alla riduzione del 30%;
- oltre il 10°giorno dalla cosiddetta "compiuta giacenza" per ritardo ritiro del plico all'Ufficio Postale a seguito avviso dello stesso lasciato presso il domicilio del destinatario;
- oltre il 60°giorno per il pagamento in misura ridotta.
2) IMPORTO PARZIALE
si procederà alla riscossione della differenza non correttamente corrisposta secondo le procedure di Legge.
Ultimo aggiornamento: 08/01/2024, 12:45