IL SINDACO
Preso atto delle numerose segnalazioni che evidenziano il disagio di molti cittadini determinato dagli inconvenienti igienico sanitari derivati dalla accertata e frequente presenza di deiezioni liquide dei cani su muri di affaccio e soglie di edifici pubblici e privati, sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali, su pneumatici di automobili parcheggiate, motocicli e simili, sui monumenti, su altri elementi di arredo urbano e nei luoghi destinati alla socializzazione di adulti e bambini;
Tenuto conto che:
– tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;
– il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
– il deturpamento e l’imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale;
ORDINA
in via sperimentale in funzione di una prossima modifica regolamentare, ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, dal giorno 1° marzo 2023 fino al 31 maggio 2023, a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, ad integrazione di quanto prescritto dall’art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 41 del 27.11.2018:
è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare:
– sui monumenti (a titolo esemplificato e non esaustivo: statua del seminatore, affresco di San Francesco, portali di ingresso della piazza del Seminatore);
– sugli edifici di culto;
– sugli edifici pubblici;
– all’interno dei porticati e nelle aree esterne prospicenti gli stessi;
– sui portoni di ingresso e degli accessi degli edifici privati e comunque ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri dagli stessi;
– sui portoni di ingresso e sulle vetrine degli esercizi commerciali privati e comunque ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri dagli stessi;
Leggi l’Ordinanza Sindacale nr. N. 20 del 28/02/2023: 20230020O.PDF (dgegovpa.it)