Tutti i cittadini.
Il cambio di residenza è la comunicazione che devi inviare al comune, per te e i componenti della tua famiglia anagrafica, quando:
Si tratta di una nuova residenza se vai ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone o se nella casa dove ti trasferisci ci sono altre persone con cui non hai vincoli di parentela o affettivi (per esemio, un gruppo di studenti che divisono un appartamento).
Si tratta di una residenza in una famiglia esistente se, invece, nella nuova casa ci sono persone con le quali hai vincoli di parentela o affettivi (per esempio, una coppia di fidanzati).
La dichiarazione di residenza può essere presentata (sempre completa, ossia comprensiva di tutte le quattro facciate del modulo ministeriale e dei documenti previsti) scegliendo una sola delle modalità sotto indicate. Si precisa che l'eventuale molteplice inoltro in diverse forme ostacola l'avvio del procedimento.
Personalmente all'Anagrafe soltanto nel caso non sia possibile utilizzare le altre forme sotto indicate
Per accedere allo sportello i cittadini devono munirsi di ticket numerico progressivo ritirabile al totem elimina code presente nell'atrio dell'ingresso al piano terra e attendere la chiamata a monitor in sala d'attesa per il pubblico.
Dal 27 aprile 2022 con un semplice click è possibile richiedere sul portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio di residenza da un comune italiano all'altro o – per i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'Estero (Aire) – il rimpatrio dall'estero.
Nello specifico, grazie al nuovo servizio online, i cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe nazionale possono richiedere:
E’ sufficiente essere in possesso delle credenziali SPID oppure “entra con CIE” per autenticarsi e seguire le istruzioni.
Quando si richiede un cambio di abitazione online è necessario fare attenzione all'inserimento di alcuni dati che, se non corretti, potrebbero causare l'impossibilità di trasmettere la richiesta, l'impossibilità di accogliere la richiesta o ritardi nella conclusione del procedimento.
E' indispensabile che i nomi delle persone siano riportati in modo corretto, includendo nomi e cognomi costituiti da più elementi, senza abbreviazioni.
L'indirizzo è composto dal toponimo (nome della via-piazza), e dal numero civico dell'edificio e dall'eventuale numero interno se nell'edificio vi sono più abitazioni.
Il toponimo deve essere un nome esistente nel Comune.
Il numero civico deve corrispondere a quello collocato sull'edificio e, nel caso di numero interno, a quello collocato all'ingresso dell'appartamento. Nel caso di dubbio o se il numero civico non sia presente sull'edificio, rivolgersi al proprietario dell'immobile e farsi indicare quale sia il numero civico esatto invitandolo a collocare il numero sull'edificio (si tratta di un obbligo soggetto a sanzione se non vi si ottempera).
Se l'edificio non ha un numero civico (come può essere nel caso di nuove costruzioni), è necessario rivolgersi all'Ufficio Lavori Pubblici al fine della sua assegnazione.
I dati catastali (foglio, parcella, subalterno), sono indispensabili al fine della corretta identificazione dell'edificio e dei controlli che deve effettuare l'Ufficio Anagrafe. Di norma i dati catastali sono riportati nei contratti di proprietà o di affitto/comodato, o in documenti fiscali
Cittadini appartenenti alla Comunità Europea
Il cittadino appartenente alla Comunità Europea trova le informazioni nella pagina informativa cambio di residenza cittadini comunitari .
Cittadini extracomunitari
Il cittadino extracomunitario deve produrre, oltre a quanto sopra descritto e con le modalità di inoltro già indicate, anche:
Tari
Al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, occorre compilate il modello per la Tari.
Presentare la seguente documentazione:
In assenza di questi documenti, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può infatti chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (art. 5 del Decreto legge. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014).
Se il trasferimento di residenza riguarda un minore con uno solo dei due genitori, va presentata apposita dichiarazione resa dall'altro genitore con allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Dopo i controlli dell'Ufficio Anagrafe, si ottiene il cambio di residenza alla nuova abitazione.
Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale ecc.). La mancanza accertata di un requisito comporta l'annullamento del procedimento con effetto retroattivo.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l'iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).
Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina. Gli accertamenti dono disposti successivamente alla dichiarazione del cittadino che, comunque entro due giorni lavorativi dalla registrazione della pratica, potrà già ottenere il certificato di residenza e stato di famiglia. Per tutti gli altri certificati, compresa la carta d'identità, bisognerà attendere il completamento della pratica per il quale è previsto anche l'accertamento da parte del Comando di polizia locale e l'acquisizione di documentazione dal Comune di provenienza.
Per consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento è necessario apporre il proprio nominativo sul campanello e sulla cassetta delle lettere. L'eventuale impossibilità di accedere all'abitazione potrebbe compromettere l'istruttoria del procedimento e la sua conclusione positiva.
Per agevolare le verifiche relative alla residenza, il cittadino dovrà esibire copia del titolo che gli consente di disporre dell'alloggio (ad es. contratto di locazione o di comodato, atto di proprietà etc.).
entro 45 giorni dalla Dichiarazione
Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
La comunicazione del cambio residenza è gratuita.
Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.L. 5/2012 e dell'art. 75 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione mendace (perdita dell'ultima residenza e ripristino della situazione preesistente), nonché la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, da parte dell'ufficiale d'anagrafe, delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
In base all'art. 76 D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
L’Ufficiale d’anagrafe provvederà a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, coma 3, DPR n. 223/1989).
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Anagrafe.
L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza nei seguenti termini:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 144 c.c.)
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.)
La residenza
Corrisponde al luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, che si caratterizza per la compresenza di:
un elemento materiale: stabilità della dimora
un elemento psicologico: l'intenzione di dimorare in un certo luogo in maniera stabile.
La legge definisce la residenza come "il luogo in cui la persona ha dimora abituale", cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l'indirizzo della sua abitazione principale..
La residenza é certificabile dal Comune.
La legge sanziona chi non provvede a fissare la propria residenza perché a questo luogo sono collegati importantissimi risvolti legali, tra i quali figurano:
l'accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza;
l'adempimento di tutte le formalità legate alla celebrazione del matrimonio;
la scelta del medico di famiglia;
la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di raccomandate e atti giudiziari.
Il domicilio
Corrisponde al luogo in cui la persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Secondo la giurisprudenza in esso sono ravvisabili due elementi:
oggettivo: la presenza obiettiva dei propri interessi e rapporti economici;
soggettivo: l'intenzione del soggetto di fissare in un certo luogo il centro dei propri affari o interessi.
Se il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce "la sede principale dei suoi affari e interessi", si presuppone che il soggetto debba sceglierlo o, come prevede la legge "eleggerlo". L'elezione di domicilio, a differenza di quanto accade per la residenza, non è una pratica di natura amministrativa, ma una dichiarazione espressa del soggetto.
L'esempio più tipico di elezione di domicilio generica si ha quando un libero professionista fissa o elegge il proprio domicilio presso lo studio in cui svolge la sua attività. Pensiamo ad un commercialista, ad un legale o a un medico.
E' importante ricordare che il domicilio, a differenza della residenza, non é certificabile o attestabile da nessuna pubblica amministrazione, ma può essere solo dichiarato dal diretto interessato.
Ultimo aggiornamento: 10/05/2024, 12:20