Matrimoni

Servizio attivo

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".


A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio

Descrizione

Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.

Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

L’Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l’Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni,

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell’orario e nei giorni preventivamente concordati con l’Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell’orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito REGOLAMENTO della Giunta comunale.

Come fare

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
  1. gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  2. i fratelli e le sorelle;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l'adottato e i figli dell'adottante;
  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  10. persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio  viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti".

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

RILASCIO AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni

Quanto costa

E’  previsto un costo per l'utilizzo della Sala Consiliare "Mario Costa" ed  il pagamento avverrà esclusivamente con sistema PagoPa: PORTALE DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SEDRIANO (plugandpay.it) e scegliere tra i PAGAMENTI SPONTANEI elencati "Diritto fisso celebrazione matrimoni civili".

E’ gratuito per la richiesta della Sala Giunta alla sola presenza dei testimoni e in orario di servizio degli  uffici comunali.

Vincoli

Il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

  • 1° grado: padre o madre e figli;
  • 2° grado: nonni e nipoti;
  • 3°grado: bisnonni e pronipoti;
  • 4° grado: trisnonni i trisnipoti;
  • 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
  • 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.

In linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste
  • 2° grado: fratelli e sorelle.

Affinità in linea retta:

  • 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.

Affinità in linea collaterale:

  • 1° grado: non esiste;
  • 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

Casi particolari

Compilare apposito modulo in ogni suo campo allegando copie documenti di identità.

Per tariffe e condizioni del servizio si rimanda agli allegati.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Documenti

Ulteriori informazioni

Chi celebra il matrimonio civile e dove può essere celebrato

Il matrimonio civile  viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato  che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012).

La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella  sala Mario Costa,  sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, L’ufficiale di stato civile celebra  alla presenza di due testimoni (uno per parte):

  • dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Dove è possibile la celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:

  • nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
  • presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
  • in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
  • all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.

L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

Cosa si deve intendere per casa comunale

Per casa comunale si deve intendere "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.”.

Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea.

Nel Comune di Sedriano  i matrimoni vengono celebrati nella Sala Mario Costa , presso la sede di P.zza del Seminatore , nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'ufficiale di stato civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito regolamento  della Giunta comunale.

Il regime patrimoniale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:

prima del matrimonio:

  • all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
  • al parroco (matrimonio concordatario);
  • al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);

dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 01/03/2024, 12:56

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