Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e permesso di costruire (P.C.)
La DIA, sebbene oggi sia stata in gran parte sostituita dalla S.C.I.A. può essere utilizzata per le varianti in corso d'opera,per l'attuazione del Piano Casa o per interventi che comportino il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
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Descrizione
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- Cos’è: Un’autocertificazione con asseverazione di un tecnico abilitato che attesta la conformità dei lavori alle normative.
- A cosa serve: Per interventi edilizi che non richiedono il Permesso di Costruire, come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che coinvolgono le strutture, o ristrutturazioni che non alterano volumetria/prospetti.
- Vantaggio: Permette di iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione, senza aspettare un’autorizzazione esplicita.
- Varianti: Esistono la SCIA unica (per attività edilizia e altre attività contemporaneamente) e la SCIA condizionata.
- Cos’è: Una vera e propria autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.
- A cosa serve: Per interventi edilizi più complessi come nuove costruzioni, interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, o che comportino modifiche sostanziali (volumetria, prospetti, destinazione d’uso).
- Avvio lavori: Solo dopo aver ottenuto il permesso, il che comporta tempi più lunghi (fino a 90 giorni).
- Cos’è: Una modalità semplificata che sostituisce il P.C. per interventi rilevanti ma non radicali (es. ristrutturazioni importanti, modifiche volumetrie, prospetti).
- Vantaggio: Avvio lavori più rapido rispetto al P.C., tramite procedura semplificata.
In sintesi, scegli la SCIA per interventi “leggeri” e veloci, il P.C. per quelli “pesanti”, e la SCIA alternativa per interventi di media entità che altrimenti richiederebbero il permesso.
Come fare
Compilando direttamente il modello, dal sito Sportello Unico Pratiche Edilizie - SUE (https://www.sedriano.cportal.it/)
Cosa serve
Possedere Identità Digitale SPID o CIE (carta d'identità digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in quanto i moduli sono telematici
Cosa si ottiene
certificazione di inizio attività e permesso di costruire
Tempi e scadenze
tempi e scadenze previste dal procedimento OnLine
Accesso alla piattaforma digitale Pratiche SUE
esclusivamente con identità digitale SPID - CIE o CNS
compilazione del modello
allegando quanto richiesto
Quanto costa
previsti dal procedimento OnLine
Casi particolari
NUOVA COSTRUZIONE, trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai precedenti punti.
Sono comunque da considerarsi tali:
1a - costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto al punto 1f):
1b - interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
1c - realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che porti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
1d -installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
1e - installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzabili come abitazione, ambienti di lavoro, oppure depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
1f - interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
1g- la realizzazione di depositi merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo modificato
GLI INTERVENTI DI INTEGRALE SOSTITUZIONE EDILIZIA DEGLI IMMOBILI ESISTENTI, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito.
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, geli isolati e della rete stradale.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA interventi che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
Per gli interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, attuati anche in AREE INDUSTRIALI DISMESSE, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto all’art. 31 comma 2 L. 214/2001 e s.m.i.
Interventi di NUOVA COSTRUZIONE o di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della L. 443/2001, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entra 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
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