Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la dichiarazione per l’iscrizione del neonato:
La denuncia di nascita può essere effettuata:
• da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
• da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenoo ad essere nominato/i;
• da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).
Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita e rendere il bambino cittadino riconosciuto dallo Stato.
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Dove ci si deve rivolgere:
• presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
• presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
1. documento d'identità del dichiarante/i,
2. attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto,
3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
La formazione dell'atto di nascita del minore
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato)
deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.
nessun costo
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Cognome e nome dei cittadini stranieri
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
La cittadinanza del neonato
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.